Ricorso  della  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  BOLZANO  (c.f.  e  p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro-tempore, Dott. Luis Durnwalder  (c.f.  DRNLSA41P23D484O),  giusta
deliberazione della Giunta provinciale n. 1440 del 24 settembre 2012,
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente  -
in virtu' di procura speciale Rep. n. 23469 del  24  settembre  2012,
rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale Dott. Hermann
Berger - dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f.  VNGRNT57L45A952K),
Stephan Beikircher (c.f. BKRSPH65E10B160H), Cristina  Bernardi  (c.f.
BRNCST64M47D548L) e Laura Fadanelli  (c.f.  FDNLRA65H69A952U),  tutti
del  Foro  di   Bolzano,   con   indirizzo   di   posta   elettronica
avvocatura@provincia.bz.it  ed   indirizzo   di   posta   elettronica
certificata   anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it   e    n.    fax
0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f.  CSTMHL38C30H501R),  del
Foro    di    Roma,    con    indirizzo    di    posta    elettronica
costamicheleavv@tin.it ed indirizzo di posta elettronica  certificata
michelecosta@ordineavvocati-.roma.org  e  n.  fax   06/3729467,   con
domicilio eletto presso  lo  studio  di  quest'ultimo  in  Roma,  Via
Bassano del Grappa n. 24; 
    Contro la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4 a 8; e 69, comma 3-bis;  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti  per  la
crescita del Paese", convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134; pubblicata nel Supplemento ordinario  n.
171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012. 
 
                                Fatto 
 
    Nel Supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187
dell'11 agosto 2012, e' stata pubblicata la legge 7 agosto  2012,  n.
134,  recante  "Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure  urgenti  per  la
crescita del Paese". 
    Il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene: 
    Titolo I (Misure urgenti per le infrastrutture  l'edilizia  ed  i
trasporti), ed in particolare misure  per  l'attrazione  di  capitali
privati,  misure  di  semplificazione  e  accelerazione;  misure  per
l'edilizia, misure per i  trasporti,  disposizioni  per  favorire  lo
sviluppo  della  mobilita'  mediante  veicoli   a   basse   emissioni
complessive (articoli da 1 a 17-terdecies); 
    Titolo II (Misure urgenti per l'agenda digitale e la  trasparenza
nella pubblica amministrazione) - (articoli da 18 a 22); 
    Titolo III (Misure urgenti per  lo  sviluppo  economico),  ed  in
particolare misure per la crescita sostenibile,  nuovi  strumenti  di
finanziamento per le imprese, misure per facilitare la gestione delle
crisi aziendali, misure  per  lo  sviluppo  e  il  rafforzamento  del
settore energetico e a sostegno delle imprese, misure per  accelerare
l'apertura dei servizi pubblici locali  al  mercato,  misure  per  la
giustizia civile, misure  per  l'occupazione  giovanile  nella  green
economy e per le imprese nel settore agricolo, misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica, misure  per  il  turismo  e  lo  sport  e,
infine, misure urgenti per la chiusura della gestione  dell'emergenza
determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo  e  il  rilancio  dei
territori interessati; 
    Titolo IV (Disposizioni finanziarie). 
    In sede di conversione del decreto-legge in questione, nel Titolo
I e' stato inserito il Capo IV-bis, recante una serie di disposizioni
per favorire lo sviluppo della mobilita'  mediante  veicoli  a  basse
emissioni complessive. 
    Le disposizioni del predetto  capo  perseguono  la  finalita'  di
sviluppare la mobilita'  sostenibile  (art.  17-bis),  attraverso  un
insieme di misure e di incentivi, che riguardano  in  particolare  la
semplificazione dell'attivita' edilizia, la materia  urbanistica,  la
previsione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati a  energia  elettrica,  azioni  di  sostegno  alla
ricerca, la determinazione da parte del Presidente del Consiglio  dei
Ministri di indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il
gas, riguardanti la rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica,  con  particolare  riferimento  alle
politiche tariffarie ed incentivi per l'acquisto di veicoli. 
    L'art. 17-ter dispone che, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione,  le  regioni  emanano   le
disposizioni legislative di competenza,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali  contenuti  nel  Capo  IV-bis  e  dell'intesa  che,  nel
medesimo termine di sei mesi, il Governo e' chiamato a promuovere  al
fine  di  assicurare  la  realizzazione  di  posizioni   unitarie   e
l'armonizzazione di interventi e obiettivi  comuni  (commi  1  e  4),
prevedendo espressamente che le autonomie speciali provvedono a  cio'
in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di
attuazione  (comma  2),  con  l'obbligo  di  salvaguardare   l'unita'
economica nazionale e i livelli minimi essenziali  delle  prestazioni
nel territorio dello Stato (comma 3). 
    In tale contesto, il comma 5 dell'art.  17-ter  dispone  peraltro
che, fino alla data di entrata in vigore delle predette  disposizioni
regionali e provinciali (ai sensi dei commi 1 e 2),  le  disposizioni
del capo IV-bis si applicano nell'intero territorio nazionale. 
    Inoltre, nel Capo IV (Misure per lo sviluppo e  il  rafforzamento
del settore  energetico)  del  Titolo  III,  con  l'art.  37  vengono
introdotte  modifiche  all'art.  12,  commi  1  e  2,   del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),
in  relazione  alla  disciplina   delle   procedure   di   gara   per
l'assegnazione  delle  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico. 
    In sede di conversione il comma  4  di  tale  articolo  e'  stato
sostituito, prevedendo ora, con un riferimento  espresso  anche  alle
Province autonome, che le medesime, cinque anni di anni  prima  dello
scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca ovvero entro
due anni per quelle gia' scadute o in scadenza entro il  31  dicembre
2017, indicono una gara ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  della
normativa  vigente  e  dei  principi  fondamentali  di  tutela  della
concorrenza,   liberta'   di   stabilimento,   trasparenza   e    non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione.  L'indizione  della   gara   e'   prevista   anche   per
l'attribuzione di nuove grandi concessioni idroelettriche. 
    Inoltre,  con  il  decreto  interministeriale  che  determina   i
requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i  termini
concernenti la procedura di gara, sono altresi' stabiliti  i  criteri
ed i parametri per definire la durata della concessione, in  rapporto
all'entita' degli investimenti, nonche' i parametri tecnico-economici
per la determinazione del corrispettivo e dell'importo  spettante  al
concessionario uscente ed e' determinata la percentuale  dell'offerta
economica  da  destinare  alla  riduzione  dei   costi   dell'energia
elettrica a beneficio della generalita' dei clienti  finali,  secondo
modalita' definite nel medesimo decreto. 
    Inoltre,  il  comma  7  dell'art.  37,  al  fine  di   assicurare
un'omogenea disciplina sul territorio nazionale  delle  attivita'  di
generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli  operatori
economici, prevede che, con decreto interministeriale,  d'intesa  con
la Conferenza Stato - regioni, siano stabiliti i criteri generali per
la determinazione secondo criteri di economicita'  e  ragionevolezza,
da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni  di  concessione
ad uso idroelettrico. 
    Infine, sempre  in  sede  di  conversione  del  decreto-legge  in
questione, all'art. 69 sono stati aggiunti due nuovi commi, il  comma
3-bis ed il comma 3-ter. 
    Tali commi, al fine di semplificare l'organizzazione  degli  enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica e di  contribuire  al  contenimento  della  spesa
pubblica, nonche' di ottemperare al disposto per cui  la  titolarita'
di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di  un  ente
territoriale  non   previsto   dalla   Costituzione   e'   a   titolo
esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna  forma  di
remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con  esclusione  dei
comuni di cui all'art. 2, comma  186,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, impongono alle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano di prevedere  in  tal  senso  "nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria e nel quadro delle  procedure  di  coordinamento
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  ...",  "...
compatibilmente con le competenze attribuite alle  province  autonome
di Trento e di Bolzano  ai  sensi  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione". 
    I sopra citati articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4  a  8;  e
69, comma 3-bis, del decreto-legge in parola, come  convertito  dalla
legge  n.  134  del  2012,   violano   le   particolari   prerogative
riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e risultano,  quindi,
costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art.  8,  nn.  3),
5), 6), 10), 13) 15), 17), 18), 21) e 24); dell'art. 9, nn. 9) e 10);
dell'art. 12; dell'art. 13; dell'art. 14; dell'art. 16 dello  Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670), del Titolo VI dello stesso  Statuto,  in  particolare  degli
articoli 79, 80 e 81; degli articoli 103, 104 e  107  dello  Statuto,
delle  relative   norme   d'attuazione,   in   particolare,   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale), decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), in particolare degli articoli 2, 3 e 4,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  20  gennaio  1973,  n.  115  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di trasferimento alle Province autonome dei beni demaniali  e
patrimoniali dello Stato e della  Regione),  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
urbanistica ed opere pubbliche), in particolare degli articoli  19  e
20, decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  1977,  n.  235
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige in materia  di  energia),  in  particolare  degli
articoli 1, 1-bis e 15, decreto del Presidente  della  Repubblica  19
novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed
alle Province autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616),  in
particolare dell'art. 15,  comma  2,  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  279  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
in  materia  di  minime  proprieta'  colturali,   caccia   e   pesca,
agricoltura e foreste), nonche' degli articoli 116, 117 e  118  della
Costituzione  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  del  principio  di  leale
collaborazione e dell'articolo 1 della legge  21  dicembre  2001,  n.
443. 
    Pertanto, la Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  il  presente
ricorso solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
stessi per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17-ter, comma  5,  del
decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  violazione
degli articoli 8, nn. 5, 10, 17, 18; 9,  n.  10;  16;  dello  Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670; del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235, in particolare articoli 1 e 15; degli  artt.  117  e  118  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' dell'art. 2 del decreto
legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,  del   principio   di   leale
collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
    Come  gia'  esposto  in  fatto,  in  sede  di   conversione   del
decreto-legge n. 83 del  2012  e'  stato  inserito  il  Capo  IV-bis,
recante una serie di disposizioni  per  favorire  lo  sviluppo  della
mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive, allo  scopo
di sviluppare la mobilita' sostenibile (art. 17-bis),  attraverso  un
insieme di misure e di incentivi, che riguardano in particolare: 
      a)   la   semplificazione   dell'attivita'    edilizia    (art.
17-quinquies),  prevedendo   obbligatoriamente   l'installazione   di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli; 
      b) la materia urbanistica (art. 17-sexies), prevedendo  che  le
infrastrutture destinate  alla  ricarica  dei  veicoli  alimentati  a
energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria; 
      c) la previsione di un piano nazionale infrastrutturale per  la
ricarica  dei  veicoli   alimentati   a   energia   elettrica   (art.
17-septies); 
      d) azioni di sostegno alla ricerca (art. 17-octies); 
      e) la determinazione da parte del Presidente del Consiglio  dei
Ministri di indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il
gas, riguardanti la rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica,  con  particolare  riferimento  alle
politiche tariffarie (art. 17-novies); 
      f) incentivi per l'acquisto di veicoli (art. 17-decies). 
    L'art. 17-ter dispone che, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione,  le  regioni  emanano   le
disposizioni legislative di competenza,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali  contenuti  nel  Capo  IV-bis  e  dell'intesa  che,  nel
medesimo termine di sei mesi, il Governo e' chiamato a promuovere  al
fine  di  assicurare  la  realizzazione  di  posizioni   unitarie   e
l'armonizzazione di interventi e obiettivi comuni (commi 1 e 4). 
    Il medesimo art. 17-ter prevede espressamente  che  le  autonomie
speciali provvedono a cio' in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e
alle relative norme di attuazione (comma 2). 
    E' previsto che le disposizioni regionali e provinciali (e quindi
anche delle  autonomie  speciali)  salvaguardano  l'unita'  economica
nazionale  e  i  livelli  minimi  essenziali  delle  prestazioni  nel
territorio dello Stato, stabiliti in attuazione della predetta intesa
(comma 3). 
    In tale contesto, il comma 5 dell'art.  17-ter  dispone  peraltro
che, fino alla data di entrata in vigore delle predette  disposizioni
regionali e provinciali (ai sensi dei commi 1 e 2),  le  disposizioni
del capo IV-bis si  applicano  nell'intero  territorio  nazionale  (e
quindi anche in quello della Provincia autonoma di Bolzano). 
    L'intervento normativo statale interferisce in particolare  negli
ambiti di potesta' legislativa esclusiva e concorrente delle Province
autonome di Trento e di Bolzano in forza dello Statuto  di  autonomia
in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5), edilizia
pubblica (art. 8, n. 10), viabilita' (art. 8, n. 17), comunicazioni e
trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18) e igiene e sanita'
(art. 9, n. 10), e la correlativa potesta' amministrativa (art. 16) e
relative norme  di  attuazione,  nonche'  in  quelle  in  materia  di
energia,  come  integrate  con  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in particolare  articoli  1  e  15.
Specificatamente quest'ultimo articolo prevede che non  si  applicano
nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le  disposizioni
di legge incompatibili con le  norme  di  attuazione  in  materia  di
energia. 
    Rilevano inoltre, in base alla clausola di maggior favore di  cui
all'art. 10 della legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3,  le
competenze  regionali  in  materia   di   produzione,   trasporto   e
distribuzione   nazionale   dell'energia   e   risparmio   energetico
attribuite ai sensi degli articoli 117, comma terzo e quarto, e  118,
della Costituzione. 
    A proposito non pare inutile, in ordine alla posizione gerarchica
delle disposizioni di attuazione statutaria,  richiamare  la  recente
giurisprudenza costituzionale. 
    In essa, da un lato, si sottolinea l'equiparazione delle norme di
attuazione statutaria alle norme statutarie, sotto il  profilo  della
funzione    di    delineare    il    patrimonio    di    attribuzioni
costituzionalmente garantite alle Regioni a statuto speciale  e  alla
Province autonome (Corte cost., sent. n.  287/2005);  dall'altro,  la
sovraordinazione gerarchica delle norme di attuazione  rispetto  alla
legge ordinaria dello Stato,  caratterizzata,  come  si  legge  nella
sent. n. 249/2005, da una "naturale cedevolezza  (anche  nel  momento
interpretativo) della  legge  ordinaria  statale  rispetto  sia  alle
disposizioni dello  statuto  speciale  che  alle  relative  norme  di
attuazione. Queste ultime infatti - essendo emanate con  l'osservanza
di speciali procedure - sono dotate di forza prevalente, anche per la
loro valenza integrativa del precetto statutario". 
    Nell'ambito delle predette  competenze  la  legge  provinciale  7
luglio 2010, n. 9 (Disposizioni in materia di risparmio energetico  e
energia rinnovabile), ed altre norme provinciali promuovono l'impiego
di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia. 
    E', quindi, evidente che quanto previsto dal  comma  5  dell'art.
17-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 si pone in  contrasto  con  i
predetti parametri statutari e costituzionali. 
    La disposizione statale impugnata, inoltre, ribalta il meccanismo
disciplinato dall'art. 2 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), che, nel regolare i rapporti tra la normativa statale
e quella  provinciale,  dispone  che,  nelle  materie  di  competenza
provinciale la  legislazione  provinciale  deve  essere  adeguata  ai
principi e norme costituenti limiti ai sensi degli  articoli  4  e  5
dello Statuto speciale e recati  da  atto  legislativo  dello  Stato,
entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto  legislativo
o nel termine maggiore indicato dal legislatore statale,  e  che  nel
frattempo restano applicabili le disposizioni legislative regionali e
provinciali preesistenti. 
    Su questo punto la giurisprudenza  costituzionale  e'  esplicita.
Nella sentenza n. 145/2005 di codesta Ecc.ma Corte si legge: "La tesi
del Governo, secondo la quale la diretta applicabilita' della  citata
legge alla Provincia deriverebbe  dalla  competenza  esclusiva  dello
Stato in materia  di  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui  al  nuovo
art. 117, terzo comma, lettera m), della Costituzione, e', poi, priva
di fondamento. Senza  entrare  nella  valutazione  di  tale  tesi  e'
sufficiente rilevare che le disposizioni della  legge  costituzionale
n. 3 del 2001, modificativa  del  Titolo  V  della  Costituzione,  si
applicano alle Province autonome, ai sensi dell'art. 10 della  stessa
legge costituzionale, solo «per le parti in cui  prevedono  forme  di
autonomia piu' ampie rispetto a  quelle  gia'  attribuite».  Sicche',
deve necessariamente escludersi che le  disposizioni  della  suddetta
legge costituzionale possano comportare  limitazioni  alla  sfera  di
competenza legislativa gia' attribuita alla Provincia ricorrente  per
effetto dello statuto di autonomia. Fermo  restando,  ricorrendone  i
presupposti, l'obbligo di adeguamento, imposto dall'art. 2, comma  1,
del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai  principi  e  alle  norme
costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto.". 
    2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 37, commi da  4  a  8,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  violazione
degli articoli 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24; 9, nn.  9)
e 10); 12; 13; 14; 16; 104  e  107  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670);  degli
articoli 116, primo e  secondo  comma,  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3;  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; e del decreto legislativo  16
marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2, 3 e 4,  del  principio
di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge 21  dicembre  2001,
n. 443. 
    Come si e' gia' detto, in sede di conversione  del  decreto-legge
in parola e' stato sostituito anche il comma 4 dell'art. 37, il quale
introduce modificazioni  all'art.  12,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),
in  relazione  alla  disciplina   delle   procedure   di   gara   per
l'assegnazione  delle  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico. 
    Con tale modifica viene previsto,  con  un  espresso  riferimento
anche alle Province autonome, che  le  medesime,  cinque  anni  prima
dello scadere di una concessione di grande  derivazione  d'acqua  per
uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non
sussista un prevalente interesse pubblico ad  un  diverso  uso  delle
acque,  incompatibile   con   il   mantenimento   dell'uso   a   fine
idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica,  nel  rispetto
della normativa vigente e dei principi fondamentali di  tutela  della
concorrenza,   liberta'   di   stabilimento,   trasparenza   e    non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione per un periodo di durata da vent'anni fino ad un  massimo
di trent'anni, rapportata  all'entita'  degli  investimenti  ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o
della potenza installata. 
    In via transitoria, per le concessioni gia' scadute alla data  di
entrata  in  vigore  dell'art.  37,  e   per   quelle   in   scadenza
successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017,  per  le
quali non e' tecnicamente applicabile il predetto periodo  di  cinque
anni, viene previsto che le regioni e le province  autonome  indicono
la gara entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
previsto dal successivo comma 2 dell'art. 12;  la  nuova  concessione
decorre  dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla   scadenza
originaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 
    La  norma  prevede  altresi'  l'indizione   di   una   gara   per
l'attribuzione di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per
uso idroelettrico. 
    Viene, inoltre, previsto che con il decreto interministeriale che
determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i  parametri
e i termini  concernenti  la  procedura  di  gara,  vengano  altresi'
stabiliti i criteri ed i  parametri  per  definire  la  durata  della
concessione, in rapporto all'entita' degli  investimenti,  nonche'  i
parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e
dell'importo spettante al concessionario uscente ed e' determinata la
percentuale dell'offerta economica da destinare  alla  riduzione  dei
costi  dell'energia  elettrica  a  beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto. 
    Il comma 5 dell'art. 37 stabilisce  che,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 25, comma 1, del regio decreto 11  dicembre  1933,
n.  1775  (beni  gratuitamente  devolvibili:   opere   di   raccolta,
regolazione, condotte forzate ed canali di scarico), il bando di gara
per l'attribuzione di una concessione di grande  derivazione  ad  uso
idroelettrico prevede, per garantire la  continuita'  gestionale,  il
trasferimento dal  concessionario  uscente  al  nuovo  concessionario
della titolarita' del ramo  d'azienda  relativo  all'esercizio  della
concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla
concessione. 
    Il comma 6 dell'art. 37 prevede  che  al  concessionario  uscente
spetta un corrispettivo per  il  trasferimento  del  ramo  d'azienda,
predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente
prima della fase di offerta e  reso  noto  nel  bando  di  gara.  Con
riferimento  ai  beni  materiali  diversi  da  quelli   gratuitamente
devolvibili, il corrispettivo e' determinato sulla base del valore di
mercato,  diminuito  nella   misura   dell'ordinario   degrado.   Con
riferimento ai beni gratuitamente devolvibili, e' dovuto  un  importo
determinato sulla base del metodo del costo  storico  rivalutato.  In
caso di mancato accordo, e' previsto il ricorso a tre  qualificati  e
indipendenti soggetti terzi. 
    Il comma 7  dell'art.  37,  al  fine  di  assicurare  un'omogenea
disciplina sul territorio nazionale delle  attivita'  di  generazione
idroelettrica e parita' di trattamento tra gli  operatori  economici,
prevede  che,  con  decreto  interministeriale,   d'intesa   con   la
Conferenza Stato - regioni, siano stabiliti i criteri generali per la
determinazione secondo criteri di economicita' e  ragionevolezza,  da
parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di  concessione  ad
uso idroelettrico. 
    Il comma 8 dispone infine  l'abrogazione  dei  commi  489  e  490
dell'art. 1 della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  inerenti  le
procedure di gara. 
    Tale  disciplina  statale,  espressamente  rivolta   anche   alle
Province  autonome,   e   contenente   disposizioni   di   dettaglio,
interferisce con la potesta' legislativa esclusiva della Provincia in
materia di difesa del suolo e dell'ecosistema, di opere idrauliche  e
di demanio idrico, e  con  la  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita'.
Rilevano, in particolare, le  competenze  statutarie  in  materia  di
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e  popolare;
urbanistica e  piani  regolatori;  tutela  del  paesaggio;  opere  di
prevenzione e di pronto soccorso per calamita'  pubbliche;  caccia  e
pesca;  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici   di   interesse
provinciale;  agricoltura,  foreste  e  corpo  forestale,  patrimonio
zootecnico ed ittico; opere idrauliche della terza, quarta  e  quinta
categoria (art. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e  24)  nonche'
in materia di utilizzazione delle  acque  pubbliche  e  di  igiene  e
sanita' (art. 9, nn. 9) e 10, St.), nonche' gli articoli 12, 13, 14 e
16 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione. 
    Il predetto assetto statutario delle competenze e' ampliato, come
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, per  effetto  della
riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione,  con  la
competenza  concorrente  in  materia  di  produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia  elettrica  ai  sensi  dell'art.
117, terzo comma,  della  Costituzione,  in  combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
    Le predette competenze statutarie sono  integrate  da  specifiche
norme di attuazione dello Statuto, tra le quali rilevano  il  decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  115  (Norme  di
attuazione in materia di trasferimento  alle  province  autonome  dei
beni demaniali e  patrimoniali  dello  Stato  e  della  Regione),  il
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381  (Norma
di attuazione in materia di urbanistica ed  opere  pubbliche)  e,  in
particolare, il decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  marzo
1977, n.  235  (Norme  di  attuazione  in  materia  di  produzione  e
distribuzione dell'energia elettrica), con le modificazioni apportate
dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione
in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e  distribuzione
di energia elettrica), dal decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto  Adige  che  integrano  e  modificano  disposizioni  in
materia  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a   scopo
idroelettrico) e dal decreto legislativo  7  novembre  2006,  n.  289
(Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al  d.P.R.  26  marzo
1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua
a scopo idroelettrico). 
    In  particolare,  l'art.  1-bis  d.P.R.  235/1977,  e  successive
modifiche, riconosce la potesta' legislativa provinciale  in  materia
di concessioni di grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  a  scopo
idroelettrico  e  dei  relativi  proventi,  ivi  compresi  i   canoni
demaniali  di  concessione,  demandando  alla  legge  provinciale  la
relativa  disciplina  (commi  2   e   16)   e   l'art.   15   dispone
l'inapplicabilita' nel territorio  delle  province  di  Trento  e  di
Bolzano delle disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto
dalla norma di attuazione. 
    Per il  territorio  delle  Province  autonome,  la  normativa  di
attuazione statutaria (art. 1-bis d.P.R.  235/1977)  ha  definito  il
termine di scadenza  delle  concessioni  rilasciate  all'ENEL  al  31
dicembre 2010, e quindi ha stabilito un  termine  di  scadenza  molto
piu'  ravvicinato  rispetto  a  quello  previsto  per   il   restante
territorio nazionale (fissato dall'art.  12,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999 nel 2029). Per  le  altre  concessioni  il
termine di scadenza e' definito al 31 dicembre 2010,  per  quelle  in
scadenza entro la medesima data, e alla  data  di  scadenza  definita
nell'atto di concessione, per quelle con scadenza  successiva  al  31
dicembre 2010. 
    Il predetto art. 1-bis,  come  modificato  dal  d.lgs.  289/2006,
costituisce il punto di arrivo di una complessa vicenda istituzionale
e  normativa  a  livello  internazionale,  comunitario,  nazionale  e
provinciale, che si e' aperta, in sede della chiusura del  cosiddetto
"Pacchetto" per l'Alto Adige/Südtirol e, quindi, della chiusura della
vertenza nei confronti dell'Italia davanti all'ONU, con il  deposito,
il 19 giugno del 1992, presso il Segretario  Generale  delle  Nazioni
Unite, a New York, della  relativa  quietanza  liberatoria,  in  sede
della quale e'  stato  rilasciato  un  "assegno  in  bianco"  per  il
riconoscimento, alla Provincia  autonoma  di  Bolzano  e,  quindi,  a
quella di Trento, la competenza in materia grandi concessioni a scopo
idroelettrico, avvenuta poi, a seguito  dell'avvio  del  processo  di
liberalizzazione del mercato  elettrico,  con  l'approvazione  d.lgs.
79/1999, e che si  e'  chiusa  nel  2007  con  l'archiviazione  della
procedura di  infrazione  n.  1999/4902  con  riferimento  al  d.lgs.
463/1999,  e  del  contenzioso  costituzionale  tra  lo  Stato  e  la
Provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza  n.  422/2007,  con  la
quale codesta Ecc.ma Corte, a seguito della  rinuncia  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'estinzione del
giudizio di legittimita' costituzionale della  legge  provinciale  11
aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico),  di  cui  si  dira'  in
seguito, promosso dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri,
con ricorso notificato il 23 giugno 2005, depositato  in  cancelleria
il 1° luglio 2005. 
    Ancora con la sentenza  n.  133/2005;  codesta  Ecc.ma  Corte  in
materia di  concessioni  di  grandi  derivazioni  di  acqua  ebbe  ad
affermare che le  modifiche  delle  norme  di  attuazione  statutaria
riguardanti la  Regione  Trentino-Alto  Adige  hanno  definitivamente
conferito questa competenza alle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
    Ora, e' evidente che lo Stato non  possa  modificare,  con  legge
ordinaria, le attribuzioni riconosciute alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano  dallo  Statuto  speciale  di  autonomia  (norma   di   rango
costituzionale) e dalle relative norme di attuazione (norme esecutive
ed integrative del precetto statutario). 
    Va ribadito, in proposito, che lo Statuto speciale di autonomia e
le  sue  norme  di  attuazione  si  trovano  in  una   posizione   di
sovraordinazione gerarchica rispetto alle leggi statali e  prevalgono
sulle stesse (cfr. Corte cost., nn. 249/2005, 239/2004 e 221/2003). 
    Proprio con riferimento alle norme di attuazione di cui al d.lgs.
463/1999, codesta Ecc.ma  Corte,  con  la  sentenza  n.  353/2001  ha
ribadito che "le norme di attuazione dello statuto speciale si basano
su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via  permanente
e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche  sentenza  n.  160  del
1985), la cui competenza ha carattere riservato e separato rispetto a
quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica  (sentenza
n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n.
212 del 1984; n. 237  del  1983;  e  n.  180  del  1980)  e  pertanto
prevalgono, nell'ambito della loro  competenza,  sulle  stesse  leggi
ordinarie, con possibilita', quindi, di  derogarvi,  negli  anzidetti
limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972). 
    Le norme di  attuazione  dello  statuto  regionale  ad  autonomia
speciale  sono  destinate  a  contenere,  tra   l'altro,   non   solo
disposizioni di vera e  propria  esecuzione  o  integrative  secundum
legem, non essendo escluso un contenuto praeter legem  nel  senso  di
integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa
che le medesime non contenevano, con il "limite della  corrispondenza
alle norme e alla finalita' di attuazione dello Statuto, nel contesto
del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del  1984;  n.
20 del 1956). E' insito nelle  norme  di  attuazione  il  compito  di
assicurare un collegamento e  di  coordinare  l'organizzazione  degli
uffici, delle attivita' e delle funzioni trasferite alla Regione e di
quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione  dei
contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali  con
l'organizzazione dello Stato nell'unita'  dell'ordinamento  giuridico
(sentenze n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 136 del  1969;  n.  30
del 1968)". 
    In  attuazione  delle  norme  di  attuazione  di  cui  al  d.lgs.
463/1999,  e  successive  modifiche,  con  la   gia'   citata   legge
provinciale 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia
di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), prima, e
con l'art. 19 (Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico) della legge provinciale 20  luglio
2006, n.  7  (Disposizioni  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno
finanziario 2006 e per il  triennio  2006-2008),  poi,  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha fissato il  regime  normativo  di  concessione
delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. 
    La   disciplina   normativa   provinciale    delle    concessioni
idroelettriche contenuta nell'art.  19  l.p.  7/2006,  oggi  vigente,
prevede per l'attribuzione delle concessioni  di  grande  derivazione
d'acqua per uso idroelettrico - sia  quelle  nuove  che  quelle  gia'
esistenti - l'espletamento di  una  gara  a  evidenza  pubblica,  nel
rispetto dei  principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. 
    Tale soluzione legislativa ha consentito di perseguire fin  dalla
sua entrata in vigore gli interessi  pubblici  relativi  alla  tutela
ambientale e del territorio e di fissare, al contempo, i presupposti,
temporali e organizzativi, per  lo  svolgimento  delle  procedure  di
evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni. In linea di fatto
si fa presente che sin dal 2005 in poi  la  Provincia  ricorrente  ha
svolto gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione di concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche. 
    La nuova normativa  nazionale  contenuta  nei  commi  da  4  a  8
dell'art.  37  del  decreto-legge  n.  83   del   2012,   in   quanto
espressamente riferita o riferibile anche al  territorio  provinciale
(commi 4 e 7), e, quindi, in quanto intende  applicarsi  direttamente
alle province autonome  ponendo  norme  di  dettaglio  ed  in  quanto
legittima atti statali di  natura  regolamentare  vincolanti  per  la
medesima, evidentemente si pone in netto contrasto  con  il  predetto
quadro statutario e normativo provinciale e  con  l'art.  117,  comma
terzo e sesto, della Costituzione. 
    Giova a tale proposito riportare testualmente  la  norma  di  cui
all'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica  26  marzo
1977, n. 235  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di   energia),   inserito
dall'art. 11 del d.lgs. 463/1999 e modificato dall'art. 1 del  d.lgs.
289/2006: 
    "1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per  il
rispettivo territorio, secondo quanto disposto  dall'art.  01  e  nel
rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle  funzioni  gia'
esercitate dallo Stato in  materia  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico. 
    2. In  relazione  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  con  legge
provinciale, nel rispetto degli obblighi  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e degli accordi internazionali,  dell'art.  117,  secondo
comma, della Costituzione, nonche' dei  principi  fondamentali  delle
leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni  di  acque
pubbliche a scopo idroelettrico. 
    ... omissis ... 
    L'articolato ed ampio dettato dell'appena citato art.  1-bis  ha,
quindi, operato la totale devoluzione alla  Province  autonome  delle
competenze legislative ed amministrative in materia di rilascio delle
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. 
    A questo riguardo va anche ribadito quanto statuito in materia da
codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n.  133/2005,  e  cioe'  che  le
modifiche delle norme di attuazione statutaria riguardanti la Regione
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  hanno  definitivamente  conferito   la
competenza in materia di grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Un tanto trova anche indiretta conferma nella sentenza n. 1/2008,
ove codesta Ecc.ma Corte ha chiarito che la  Regione  Friuli  Venezia
Giulia non puo' lamentare lesione delle sue attribuzioni statutarie a
seguito dell'emanazione da parte dello Stato  dei  commi  483  a  492
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (legge  finanziaria
2006), che riguardano le concessioni di grandi derivazioni  di  acque
pubbliche a scopo idroelettrico, poiche' in relazione a tale  materia
essa e' semplicemente delegata ad  esercitare  le  relative  funzioni
amministrative e non e' titolare di potesta' legislativa, come lo e',
invece, la Provincia autonoma di Bolzano. 
    E', quindi,  evidente  che  l'art.  37,  commi  da  4  a  8,  del
decreto-legge in parola, come modificato dalla legge di  conversione,
introduce un congegno  normativo  diretto  ad  azzerare  le  garanzie
statutarie e di attuazione statutaria, ma anche costituzionali, nella
materia in oggetto, per cui appare incontestabile  la  violazione  di
tale  articolata  disciplina  dello  Statuto  e  relative  norme   di
attuazione da parte  dei  commi  impugnati  dell'art.  37,  il  quali
intendono regolare i rapporti concessori in provincia di Bolzano come
se tali garanzie non vi fossero, con disposizioni  autoapplicative  e
di estremo dettaglio. 
    Inoltre, avendo  questa  Provincia  disciplinato  con  legge,  in
applicazione   della   normativa   di   attuazione   statutaria,    i
procedimenti, anche di  evidenza  pubblica,  per  il  rilascio  delle
concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e i  proventi
derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, la  norma  statale  si
pone altresi' in violazione degli articoli  2,  3  e  4  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento), che, nel  regolare  i
rapporti tra la normativa statale e quella provinciale, dispone  che,
nelle materie di competenza provinciale la  legislazione  provinciale
deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti ai  sensi
degli articoli 4  e  5  dello  Statuto  speciale  e  recati  da  atto
legislativo  dello  Stato,  entro  i   sei   mesi   successivi   alla
pubblicazione dell'atto legislativo o nel termine  maggiore  indicato
dal legislatore statale, e che nel frattempo restano  applicabili  le
disposizioni legislative regionali e  provinciali  preesistenti;  che
sono esclusi poteri di indirizzo e coordinamento dello  Stato  al  di
fuori della specifica procedura disciplinata dalla  stessa  norma  di
attuazione e che gli organismi statali non possono esercitare compiti
e finzioni negli ambiti di competenza provinciale. 
    Tutto cio' rende evidente l'incostituzionalita', sotto i  profili
indicati, dell'art. 37, commi da 4 a 8, del decreto-legge in  parola,
come  modificato  dalla  legge  di  conversione,  che   va   comunque
dichiarata anche con riferimento all'art. 116, primo e secondo comma,
della Costituzione, ed agli articoli 104, primo comma,  e  107  dello
Statuto speciale di autonomia,  che  non  consentono  al  legislatore
statale di incidere unilateralmente con legge  ordinaria  sul  quadro
statutario e di attuazione statutaria. 
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma  3-bis,  del
decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  violazione
degli articoli 79, 80 e 81 e degli artt.  104  e  107  dello  Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol; del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 268; dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo
19 novembre 1987, n. 526; dell'art.  2  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 266; dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  marzo  1974,  n.  279,   del   principio   di   leale
collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
    Infine, sempre in  sede  di  conversione  del  decreto-legge  qui
impugnato, all'art. 69, e' stato aggiunto un  nuovo  comma  3-bis  il
quale,  al  fine  di   semplificare   l'organizzazione   degli   enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica e di  contribuire  al  contenimento  della  spesa
pubblica, nonche' di ottemperare al disposto per cui  la  titolarita'
di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di  un  ente
territoriale  non   previsto   dalla   Costituzione   e'   a   titolo
esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna  forma  di
remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con  esclusione  dei
comuni di cui all'art. 2, comma  186,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, impone alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano di prevedere, nell'ambito della propria autonomia  statutaria
e nel quadro delle procedure di coordinamento previste  dall'art.  27
della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  che  gli  incarichi  conferiti
all'interno  delle  comunita'  di  valle  siano   svolti   a   titolo
esclusivamente  onorifico,  senza   la   corresponsione   di   alcuna
remunerazione, indennita' o gettone di presenza. 
    L'obbligo che il comma 3-bis pone  in  capo  (ed  esclusivamente)
alle Province autonome di Trento e Bolzano riprende, nella  sostanza,
quanto disposto dall'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, della quale, a suo  tempo,  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano aveva impugnato diverse disposizioni, ma non quella di cui al
comma 22 dell'art. 23, in quanto - cosi'  come  formulata  -  non  e'
lesiva delle sue prerogative. 
    Ora, benche' il comma 3-ter dello stesso articolo, nel  contempo,
contenga una disposizione generale di salvaguardia,  che  recita  "Le
disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano  compatibilmente  con
le competenze attribuite  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dello statuto speciale e  delle  relative  norme  di
attuazione", a ben  vedere,  la  disposizione  in  parola  finisce  a
comprimere fortemente l'autonomia  concessa  alla  Provincia  odierna
ricorrente in forza dello Statuto di autonomia e  relative  nonne  di
attuazione. 
    Infatti, e' evidente che la disposizione statale si  caratterizza
come una specifica disposizione di dettaglio, espressamente  riferita
alle  comunita'  di  valle,  che  non  consente  margine  alcuno   di
discrezionalita' nella sua  attuazione  all'interno  dell'ordinamento
provinciale. 
    Per la sua formulazione, il  comma  3-bis  impone  alle  Province
autonome obblighi specifici, con disposizioni di estremo dettaglio, e
non escluse la possibilita' che il legislatore abbia inteso vincolare
questa Provincia in modo diretto a dare attuazione alla stessa  anche
con un mero atto di esecuzione sul piano amministrativo. 
    Quindi, il disposto di cui al comma 3-bis costituisce  disciplina
di dettaglio lesiva delle attribuzioni legislative  e  amministrative
regionali in materia di ordinamento degli enti locali (art. 4,  n.  3
Statuto). Per quanto riguarda, invece,  la  Provincia,  la  norma  in
parola lede le competenze  delle  Province  autonome  in  materia  di
finanza locale (articolo 80, primo comma, e art. 81,  secondo  comma,
Statuto) e  la  relativa  norma  di  attuazione  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale). 
    Inoltre,  va  considerato  che  nell'ambito  della  normativa  di
attuazione statutaria l'art. 15, comma 2, del decreto del  Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, attribuisce alla Regione o
alla Provincia, il trasferimento delle funzioni ai Comuni, con  leggi
che "individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite  e
le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio  tra
i comuni" e l'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   minime   proprieta'
colturali, caccia e pesca,  agricoltura  e  foreste),  consente  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano di costituire tra  i  comuni
appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste
dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102,  determinandone  l'ordinamento,
ovvero altri enti di diritto pubblico,  aventi  compiti  analoghi  di
programmazione economica e di  pianificazione  urbanistica;  cio'  ai
fini della valorizzazione delle zone  montane.  Ed  e'  previsto  che
l'organo deliberante sara' costituito da membri eletti  dai  consigli
comunali, assicurando la partecipazione delle  minoranze,  e  che  in
provincia   di   Bolzano   la   partecipazione    sara'    assicurata
compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme  relative  alla
rappresentanza dei gruppi linguistici. 
    Con la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7  (Ordinamento  delle
comunita'  comprensoriali),  sono  state  costituite  tali  comunita'
comprensoriali,  quali  enti  di  diritto  pubblico,  allo  scopo  di
promuovere la  valorizzazione  e  la  tutela  ambientale  delle  zone
montane   o   parzialmente   montane   interessate,   favorendo    la
partecipazione della popolazione al, lo sviluppo economico,  sociale,
culturale ed ecologico delle stesse con il compito di perseguire  gli
interessi comuni  del  comprensorio  e  d:  promuovere  e  coordinare
iniziative per lo sviluppo culturale, sociale economico ed ecologico,
facendole  valere  nei  confronti  delle  autorita'  competenti,   di
svolgere i compiti di carattere sovracomunale ad esse delegate  dalla
Provincia e le funzioni ad esse attribuite con legge provinciale. 
    In particolare, ai sensi del comma  6  dell'art.  4  spetta  alla
Giunta  provinciale,  di  concerto  con  il  Consiglio  dei   comuni,
determinare le indennita' spettanti agli amministratori e al revisore
dei conti delle comunita' comprensoriali, che devono essere  graduate
in funzione della popolazione e  dei  programmi  di  attivita'  delle
comunita' comprensoriali. 
    Prevede, infine, l'art. 11 che, con effetto dal 1° luglio 1991 le
comunita' comprensoriali succedono alle comunita' montane, di valle o
comprensoriali in atto alla stessa data. 
    Ora, in quanto  specifica  misura  di  contenimento  della  spesa
pubblica, la norma statale di  cui  all'art.  69,  comma  3-bis,  del
decreto-legge  n.  83  del  2012,  come  inserito  dalla   legge   di
conversione n. 134 del 2012, si pone in evidente contrasto con l'art.
79, commi 3 e  4,  dello  Statuto  speciale,  cosi'  come  modificato
d'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 104 dello  Statuto  speciale
dalla lettera h) del comma 107 dell'art. 2, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, i quali prevedono, in particolare,  che  alle  Province
autonome e, tra l'altro, agli organismi ad ordinamento provinciale  e
regionale (definizione in cui rientrano le  comunita'  comprensoriali
istituite ai sensi della precitata l.p. 7/1991), "non si applicano le
misure adottate per le regioni e per  gli  altri  enti  nel  restante
territorio nazionale", mentre compete alle Province di  provvedere  -
nel quadro complessivo degli obiettivi di finanza  pubblica  -  "alle
funzioni di coordinamento" con riferimento (tra l'altro) agli enti ed
organismi ad ordinamento regionale e provinciale, e che "la regione e
le province provvedono alle finalita' di coordinamento della  finanza
pubblica  contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
Stato, adeguando la  propria  legislazione  ai  principi  costituenti
limiti ai sensi degli articoli 4 e 5", restando in ogni caso  esclusa
la diretta applicabilita' della disposizione statali nella  provincia
di Bolzano. 
    Quindi, l'art. 79 definisce  in  modo  completo  ed  esaustivo  i
termini e le  modalita'  del  concorso  delle  Province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa   statale.   Tali   misure   possono   essere    modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 dello  Statuto
speciale  di  autonomia  e  fino   alla   loro   eventuale   modifica
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
in parola. 
    Ora e' indubbio  che  la  norma  impugnata  si  caratterizza  per
introdurre precetti analitici e dettagliati, andando ben  al  di  la'
della semplice identificazione degli obiettivi dell'azione pubblica. 
    Ma, quand'anche per ipotesi dalla  disposizione  statale  di  cui
all'art. 69, comma 3-bis, fosse  desumibile  soltanto  una  norma  di
principio, vincolante per  il  legislatore  provinciale,  questa  non
potrebbe, comunque, comprimere le competenze provinciale, ma  i  fini
della stessa sarebbero perseguibili soltanto attraverso il sistema di
adeguamento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,
n.  266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento). 
    Infatti, a norma dell'art. 2,  commi  1  e  2,  "la  legislazione
regionale e provinciale deve essere  adeguata  ai  principi  e  norme
costituenti limiti indicati  dagli  articoli  4  e  5  dello  statuto
speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro  i  sei  mesi
successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta
Ufficiale o nel piu' ampio termine da  esso  stabilito.  Restano  nel
frattempo  applicabili  le  disposizioni  legislative   regionali   e
provinciali preesistenti. Decorso il termine di cui al  comma  1,  le
disposizioni legislative regionali  e  provinciali  non  adeguate  in
ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti  alla
Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per
violazione di esso; si applicano altresi' la legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87". 
    Sul punto ci si richiama  la  gia'  citata  sentenza  di  codesta
Ecc.ma Corte n. 145/2005. 
    La norma statale e' altresi' costituzionalmente illegittima nella
parte in cui vieta di corrispondere un compenso a coloro che svolgono
pur sempre un lavoro rilevante per la  comunita'  (discriminando  tra
l'altro coloro che a tali condizioni non sono in grado di svolgerlo),
e  in  quanto  -  come  strumento  di  coordinamento  finanziario   -
costituisce un vincolo ad una specifica voce di spesa. 
    E', quindi, evidente che  la  regola  espressa  dal  comma  3-bis
dell'art. 69 del decreto-legge n. 83 del 2012 impone  alla  Provincia
un vincolo  di  adeguamento  (in  realta'  di  mero  recepimento)  in
violazione dei predetti parametri statutari.